Spazzaneve condominiale rotto: Chi paga i danni durante la bufera

Spazzaneve condominiale rotto: Chi paga i danni durante la bufera

La bufera non aspetta i verbali. Chi paga quando il macchinario si rompe nel momento peggiore?

Alle 6:42 il custode tira la cordicella per la terza volta. Lo spazzaneve borbotta, sputacchia ghiaccio e parte storto. La neve bagnata si impasta nelle pale, il motore singhiozza, un colpo secco. La cinghia salta, una scheggia di ghiaccio vola e picchia sulla portiera blu della signora del terzo. Un vicino scivola vicino alla rampa. Urlano tutti, ma la bufera copre metà delle parole.

L’amministratore non risponde, il gruppo WhatsApp brucia di foto e “chi paga?” scritti in caps lock. Qualcuno propone di chiamare i vigili, un altro tira fuori il nome della ditta che fa la manutenzione. L’odore di benzina resta nell’aria come una sconfitta. Il custode spegne, appoggia i guanti sulla macchina fumante e guarda il cielo. La domanda resta lì, gelata. Risposta corta: qualcuno pagherà. Ma chi?

Responsabilità e tempesta: dove finisce la neve e inizia la colpa

La scena è comune: macchina condominiale, area comune, danno evidente. In Italia funziona così: il condominio è “custode” delle cose comuni. Se la cosa arreca danno, la strada più diretta è l’art. 2051 del Codice civile. Non serve dimostrare colpa, basta il nesso tra cosa e danno. Il gelo aggiunge caos, non cancella i doveri. L’amministratore risponde della manutenzione e della scelta di fermare o meno l’uso.

Capita a tutti quel momento in cui la neve sembra una bella cartolina, finché non diventa una grana legale. A Torino, in un interno cortile, lo spazzaneve ha perso il carter durante una raffica. Due auto rigate, un maniglione spezzato, un’anziana in bilico. Il custode ha bloccato la macchina, redatto un foglio con ora, testimoni, foto. Il perito ha contato i graffi, ha pesato il ghiaccio nei racconti. Il preventivo è arrivato in serata: 1.800 euro per le auto, 120 per il maniglione.

La logica giuridica fa così: se il macchinario è del condominio e lo usa personale del condominio, la responsabilità sta in casa. Se c’è una ditta esterna con contratto di sgombero neve e macchina propria, risponde la ditta. Se la rottura deriva da difetto del prodotto, si può guardare al venditore o al produttore. Il meteo estremo non è un lasciapassare. Lo chiama tutti “forza maggiore”, ma per essere caso fortuito serve che sia davvero imprevedibile e inevitabile, provato con fatti, non con scontrini di scuse.

Mosse pratiche mentre la neve sferza

Prima regola: fermare la macchina rotta e mettere in sicurezza. Nastro rosso, cartello provvisorio, due coni trovati nel locale contatori. Foto ampie e foto di dettaglio: cinghia, lama, carter, impronte sul ghiaccio. Rileva ora, punto esatto, meteo. Poi comunica subito all’amministratore con una mail tracciabile. Entro 24 ore partita la denuncia di sinistro alla compagnia del condominio, con preventivi e contatti dei danneggiati. Chi ha subito danni invia una diffida semplice: descrizione, richiesta, documenti.

Errore tipico: continuare a usare lo spazzaneve “per non perdere tempo”. Altro errore: spostare neve e ghiaccio su marciapiedi pubblici creando un altro rischio. E l’errore più umano: litigare in cortile senza lasciare tracce utili. Diciamoci la verità: nessuno lo fa davvero ogni giorno. Scrivere, fotografare, chiedere i nomi dei testimoni cambia tutto. Anche perché le assicurazioni guardano i dettagli, non i post indignati.

Un avvocato condominialista me l’ha detto con un caffè in mano:

“La neve passa, i fascicoli restano. Chi documenta per primo, di solito vince per stanchezza e per prove.”

  • Polizza RC condominiale: verifica massimale, franchigia, estensioni “macchine operatrici”.
  • Manutenzione: libretto, tagliandi, registro interventi della macchina.
  • Riparto per millesimi: se paga il condominio senza colpa di terzi, la spesa segue i millesimi generali.

Pensarci prima, agire meglio

La neve mette a nudo le scelte fatte a settembre. Una macchina vecchia, senza un giro di manutenzione, diventa un’arma spuntata quando il vento cambia. Polizze lette al buio, contratti con la ditta scritti in fretta, addestramento del custode lasciato al passaparola. Sono dettagli finché non diventano fatture. La neve non è solo bianca: è responsabilità.

Vale per tutti: amministratori, fornitori, condomini. Una chat può salvare il morale, un verbale salva i soldi. In quei dieci minuti tra un colpo di vento e un colpo di scena si decide chi paga davvero. Prevenire non è eroico, è noioso. E proprio per questo efficace. La prossima bufera non chiederà permesso. La domanda di sempre tornerà, con meno urla. O con più prove.

Point clé Détail Intérêt pour le lecteur
Custodia condominiale Art. 2051 c.c.: il condominio risponde dei danni causati dalle cose comuni Capire subito a chi indirizzare la richiesta
Ditta esterna Se usa macchina propria e opera in appalto, risponde la sua RC Evitare reclami al soggetto sbagliato
Forza maggiore Il meteo estremo libera solo se imprevedibile e provato con documenti Impostare prove e difese senza illusioni

FAQ :

  • Chi paga i graffi alle auto se lo spazzaneve condominiale perde pezzi?In prima battuta il condominio, tramite la propria RC; poi può rivalersi su ditta/manutentore o venditore se c’è un difetto.
  • E se lo usa una ditta esterna con il suo mezzo?La richiesta va alla ditta e alla sua assicurazione. Il condominio resta sullo sfondo, salvo cattiva vigilanza o ordini sbagliati.
  • La bufera è “caso fortuito” e libera tutti?Solo se davvero imprevedibile e inevitabile. Servono dati meteo, allerte, manutenzioni eseguite. Il gelo di gennaio non basta da solo.
  • Come devo muovermi se ho subito un danno?Foto, testimoni, preventivo, diffida scritta all’amministratore o alla ditta, e invio alla compagnia. Tempi rapidi, toni civili.
  • Possiamo usare il fondo cassa e ripartire in millesimi?Sì, se il danno resta in capo al condominio. In presenza di un responsabile terzo, si attende la definizione del sinistro o la rivalsa.

2 commenti su “Spazzaneve condominiale rotto: Chi paga i danni durante la bufera”

  1. Merci, article très clair sur l’art. 2051 c.c. Je n’avais pas compris que le condominio est “custode” et que la RC condominiale peut couvrir d’abord. Bravo.

  2. Question pratique: si la bufera était annoncée avec allerta rouge et que l’amministratore n’a pas suspendu l’usage, l’assureur peut-il réduire l’indemnisation pour négligence?

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