Molti pensano sia il proprietario di casa, altri indicano il Comune, c’è chi chiama l’amministratore. Tra voci di vicinato e “si è sempre fatto così”, resta una domanda semplice e concreta: di fronte a un tappeto bianco davanti al portone, di chi è l’obbligo di pulire? E cosa rischiamo se non lo facciamo? La risposta, tirata fuori dal Codice Civile e dalle ordinanze locali, sorprende più di quanto immagini.
La mattina è di quelle che sanno di silenzio e fiato che fuma in aria. Il bar apre piano, i negozianti sollevano la serranda a metà, il primo a scivolare è un ragazzo con lo zaino. Capita a tutti: un attimo di distrazione, il passo non prende, e giù. Un signore con la pala si ferma, guarda il marciapiede, guarda la strada, poi sbuffa: “Ma tocca a me?”. La vigile urbana passa e indica un foglio appeso in bacheca: ordinanza invernale. L’amministratore di condominio arriva con il cappotto ancora su: “Ne parliamo in assemblea”. La scena è quasi un rito d’inverno. Ma la verità non è dove pensi.
Spalare la neve: tra Comune, proprietario e inquilino
Non sempre tocca al proprietario. Il marciapiede è suolo pubblico, e per legge il suo custode è il Comune. Il Codice Civile, con l’articolo 2051, dice che chi ha in custodia una cosa risponde dei danni che causa. In strada e sui marciapiedi, il custode è l’ente pubblico. Fin qui sembra facile. Eppure molti Comuni emettono ordinanze stagionali che spostano una parte del dovere pratico sul fronte strada: chi abita o occupa il piano terra deve liberare il passaggio antistante. Non è una contraddizione. È la rete fine tra responsabilità civile e obblighi amministrativi.
Immagina una via di paese. Nevica tutta notte. Un’anziana scivola sul ghiaccio e si fa male: chiede il risarcimento. Se non c’è nessuna ordinanza che impone ai frontisti di spalare, il giudice spesso guarda al Comune, custode della via, e valuta se ha organizzato un piano neve ragionevole. Nella via accanto, invece, c’è un’ordinanza affissa da novembre: pulizia dell’area antistante, sale entro poche ore dalla nevicata. Lì, chi non interviene può prendere una sanzione amministrativa. Due strade, due esiti diversi. Stessa neve, responsabilità diversa.
La logica è questa: il Comune resta responsabile dei marciapiedi come infrastruttura pubblica, ma può chiedere ai residenti di collaborare. Se vivi in condominio, l’area privata davanti al portone (rampe, cortili, vialetti) ricade sotto la custodia del condominio, e l’amministratore di solito organizza spalatura e spargimento di sale, ripartendo i costi. Se sei in affitto, molte ordinanze parlano di “occupante” e non di “proprietario”, perché conta chi usa quello spazio ogni giorno. E se dal tuo tetto cadono stalattiti o acqua che gela a terra, la responsabilità può essere tua per art. 2043: comportamento colposo che crea un pericolo.
Quello che dice davvero la legge (e cosa fare senza farsi male)
Il Comune è custode dei marciapiedi. Questo è il cuore giuridico: art. 2051 per la custodia, art. 2043 per i danni da fatto illecito. Ma c’è un dettaglio pratico: le ordinanze invernali esistono e cambiano da città a città. Vai sul sito del tuo Comune, scrivi “piano neve ordinanza”, e leggi due righe. Poi muoviti in tre mosse chiare: spalatura a corridoio davanti al portone, sale o sabbia a granelli fini, controllo dopo il calo serale. *La neve non fa sconti a nessuno*. E l’ordine conta: prima togli, poi spargi.
Gli errori frequenti? Accatastare neve sul bordo strada creando un muro che il giorno dopo diventa ghiaccio. Spargere troppo sale pensando “più è meglio”: corrode, inquina, rovina le scarpe e non scioglie più in fretta. Dimenticare i tombini: se li copri, l’acqua ristagna e gela. Diciamocelo: nessuno lo fa davvero ogni giorno. Ma un check al mattino e uno al tramonto cambia tutto, soprattutto nelle zone d’ombra. E usa guanti e scarponi con suola viva. Le dita dei piedi ringraziano.
“La norma non chiede l’impossibile. Chiede diligenza normale e un minimo di prevenzione.” — un amministratore condominiale con vent’anni di nevicate sulle spalle
- L’ordinanza locale può cambiare tutto: leggi chi è indicato come responsabile (proprietario, inquilino, esercente).
- Sale sì, ma con misura: 20–30 grammi per metro quadro bastano. In alternativa, sabbia o ghiaietto fine.
- Non spingere la neve sulla carreggiata: può costarti una multa e crea pericoli.
- Attenzione alle grondaie: se colano e ghiacciano a terra, la responsabilità può bussare a te.
La risposta che sorprende: responsabilità sì, ma non come pensi
La nevicata divide compiti che molti confondono. Il Comune gestisce strade e marciapiedi, risponde come custode e organizza mezzi e sale. Tu, come frontista o occupante, potresti avere l’obbligo pratico di liberare l’area davanti casa se un’ordinanza lo impone. E rispondi sempre degli spazi tuoi: cortili, rampe, passi carrabili, lastrici. Il punto sorprende perché ribalta il “si è sempre fatto così”: non è automaticamente il proprietario a doversi caricare tutto. È un gioco di incastri tra Codice Civile, regolamenti comunali e buon senso. Ognuno fa una parte, per evitare il peggio. E quella parte cambia da via a via. È qui che la conversazione in cortile diventa utile, e la pala una scelta condivisa.
| Point clé | Détail | Intérêt pour le lecteur |
|---|---|---|
| Custodia del marciapiede |










Super utile: je croyais que le propriétaire était toujours responsable, mais l’art. 2051 et les ordonnances locales changent tout. Merci pour les explications nettes.
Désolé, mais “le Comune custode, les habitants exécutent” ça sonne comme se décharger sur les gens. Et si on est âgé ou absent? On fait comment, hein? L’article devrait proposer des recours. Aussi, qui paie si le plan neige est nul?